Statuto

STATUTO DEL CONSIGLIO SINDACALE INTERREGIONALE
ITALO-CROATO ALTO ADRIATICO CGIL, CISL, UIL, SSSH

 

Articolo 1. Caratteristiche, finalità e sede

Il Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico CGIL, CISL, UIL, SSSH (di seguito indicato come C.S.IR.) è l’Associazione costituita fra le organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia e delle regioni e delle contee contermini di Italia e Croazia, aderenti alla Comunità di Lavoro Alpe Adria, preposta alle attività e iniziative connesse alla cooperazione transfrontaliera e alla tutela dei lavoratori frontalieri.

Il C.S.IR. non ha scopo di lucro e svolge le attività di collaborazione transfrontaliera per la difesa e la promozione degli interessi economici, sociali, culturali del mondo del lavoro.

Il C.S.IR. promuove e partecipa ad attività e iniziative promosse nell’ambito delle regioni e delle contee di competenza delle organizzazioni sindacali aderenti e, più in generale, nell’ambito dell’Unione Europea, della Comunità di Lavoro Alpe Adria e di altre aree ritenute d’interesse, nonché alle iniziative che attengono allo sviluppo dei rapporti sociali e del dialogo sociale.

Il C.S.IR. aderisce alla Confederazione Europea dei Sindacati, C.E.S., sotto la cui egida opera.

Il C.S.IR. ha sede in Trieste, presso l’organizzazione sindacale che in quel momento ne esprime il/la Presidente o, in alternativa, il/la Vice Presidente.

 

Articolo 2. Organizzazioni aderenti

Il C.S.IR. è promosso dalle organizzazioni sindacali aderenti alla C.E.S. del Friuli Venezia Giulia e delle regioni e delle contee contermini di Italia e Croazia, aderenti alla Comunità di Lavoro Alpe Adria.

Sono organizzazioni aderenti al C.S.IR.:

  • la CGIL Friuli Venezia Giulia;
  • l’Unione Sindacale Regionale CISL del Friuli Venezia Giulia;
  • l’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia;
  • la CGIL Veneto;
  • l’Unione Sindacale Regionale CISL del Veneto;
  • l’Unione Regionale UIL Veneto;
  • l’SSSH con i propri Uffici conteali delle Contee Istriana e Litoraneo-Montana.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del C.S.IR.

L’Associazione si basa su criteri democratici e sulla uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati.

 

Articolo 2bis. Organi

Gli organi del C.S.IR. sono:

  • l’Assemblea Generale;
  • l’Ufficio di Presidenza;
  • il/la Presidente.

 

Articolo 3. Assemblea Generale

L’Assemblea Generale del C.S.IR. è composta da 18 componenti, espressione delle organizzazioni sindacali aderenti, che sono suddivisi/e secondo il seguente criterio:

  • 2 componenti della CGIL Friuli Venezia Giulia;
  • 2 componenti dell’Unione Sindacale Regionale CISL del Friuli Venezia Giulia;
  • 2 componenti dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia;
  • 1 componente della CGIL Veneto;
  • 1 componente dell’Unione Sindacale Regionale CISL del Veneto;
  • 1 componente dell’Unione Regionale UIL Veneto;
  • 9 componenti dell’SSSH degli Uffici conteali delle Contee Istriana e Litoraneo-Montana.

I/Le componenti dell’Assemblea Generale sono nominati/e dalle rispettive organizzazioni di appartenenza, le quali hanno facoltà di nominare pure un/a supplente per ciascuno/a componente effettivo/a di propria competenza. I/Le componenti dell’Assemblea Generale durano in carica per due anni. La carica di componente dell’Assemblea Generale è rinnovabile senza limiti di tempo. L’Assemblea Generale è validamente costituita quando è presente la maggioranza semplice dei/delle suoi/sue componenti e delibera all’unanimità dei/delle presenti.

Ogni componente effettivo/a dell’Assemblea Generale può farsi rappresentare da un altro/un’altra componente, anche di un’altra organizzazione aderente al C.S.IR., conferendogli/le delega scritta, purché sia dello stesso paese.

Le decisioni sullo Statuto e ogni altra modifica statutaria, compresi ulteriori allargamenti e adesioni al C.S.IR., sono assunte all’unanimità dei/delle presenti, purché tra essi/e siano rappresentate tutte le organizzazioni sindacali aderenti al C.S.IR. e siano comunque presenti la maggioranza semplice dei/delle componenti l’Assemblea Generale. Compete all’Ufficio di Presidenza l’attuazione delle relative decisioni.

L’Assemblea Generale è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno per approvare il rendiconto economico e finanziario, per determinare l’importo in valuta euro dell’eventuale quota associativa annuale, per una valutazione del lavoro svolto e per fornire l’indicazione degli indirizzi operativi futuri agli organismi esecutivi. L’Assemblea Generale è convocata ogni qualvolta ritenuto necessario dall’Ufficio di Presidenza, nonché su richiesta dei/delle rappresentanti di almeno una delle organizzazioni aderenti.

L’Assemblea delibera all’unanimità sull’ingresso di nuove organizzazioni, sull’entità della eventuale quota associativa annuale. L’esclusione di un’organizzazione aderente avviene per morosità, cessazione o atti in contrasto con lo statuto. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L’Assemblea Generale nomina i/le componenti dell’Ufficio di Presidenza, su proposta delle organizzazioni aderenti, e – tra essi/e – il/la Presidente del C.S.IR.

 

Articolo 4. Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto da 8 rappresentanti, espressione delle organizzazioni sindacali aderenti, che sono suddivisi/e secondo il seguente criterio:

  • 1 componente della CGIL Friuli Venezia Giulia;
  • 1 componente dell’Unione Sindacale Regionale CISL del Friuli Venezia Giulia;
  • 1 componente dell’Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia;
  • a turno, 1 componente della CGIL Veneto, oppure dell’Unione Sindacale Regionale CISL del Veneto, oppure dell’Unione Regionale UIL Veneto;
  • 4 componenti dell’SSSH degli Uffici conteali delle Contee Istriana e Litoraneo-Montana.

I/Le componenti dell’Ufficio di Presidenza sono nominati/e dall’Assemblea Generale, su proposta delle organizzazioni aderenti, e durano in carica per due anni. Le cariche – compresa quella del/la componente espressione delle organizzazioni sindacali del Veneto, che è comunque soggetta a rotazione – possono essere rinnovate senza limiti di tempo.

L’Ufficio di Presidenza è l’organo di direzione del C.S.IR. ed è presieduto dal/la Presidente, il/la quale è coadiuvato/a da un/a Vice-Presidente.

Il/La Vice-Presidente è nominato/a dall’Ufficio di Presidenza tra i/le propri/e componenti e deve far parte di un’organizzazione sindacale aderente al C.S.IR. di nazionalità diversa da quella di appartenenza del/la Presidente.

L’Ufficio di Presidenza è convocato dal/la Presidente ogni qual volta quest’ultimo/a lo ritenga necessario per garantire il regolare svolgimento della vita associativa. L’Ufficio di Presidenza può essere tuttavia convocato anche dalla metà più uno dei/delle suoi/sue componenti o da tutti/e i/le suoi/sue componenti appartenenti alle organizzazioni sindacali aderenti di Italia o Croazia.

Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono validamente costituite quando sono presenti la maggioranza semplice dei/delle suoi/sue componenti. L’Ufficio di Presidenza delibera all’unanimità dei/delle presenti sulle decisioni relative alla gestione amministrativa e all’attuazione di progetti e iniziative.

Tuttavia, le decisioni riguardanti le procedure di richiesta, di spesa e di rendicontazione dei finanziamenti concessi da regioni e contee alle organizzazioni sindacali componenti il C.S.IR. di quelle specifiche regioni o contee competono esclusivamente alle organizzazioni destinatarie dei finanziamenti medesimi, sentito il parere delle altre organizzazioni aderenti. Tali decisioni vengono prese nell’ambito di specifici punti all’ordine del giorno di riunioni dell’Ufficio di Presidenza, in cui hanno diritto al voto esclusivamente i/le componenti espressione delle organizzazioni sindacali interessate.

 

Articolo 5. Presidente

Il/La Presidente del C.S.IR. viene indicato/a tra i/le componenti dell’Assemblea Generale dalle organizzazioni sindacali aderenti e nominato/a dall’Assemblea Generale medesima, nel rispetto delle procedure emanate dalla C.E.S. Dura in carica per due anni e può essere rinominato/a senza limiti di tempo.

Il/La Presidente presiede l’Ufficio di Presidenza e a lui/lei spettano la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. Il/La Presidente ha facoltà di compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale e ha facoltà, con la sola firma, di stipulare atti giuridici, richiedere affidamenti presso banche e istituti di credito, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute o erogate, rilasciare liberatoria quietanza. Ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento il/la Presidente ha facoltà di delegare la firma al/la Vice-Presidente.

 

Articolo 6. Patrimonio

Il patrimonio del C.S.IR. è costituito da:

  • beni mobili e immobili comunque acquistati dall’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
  • eventuali donazioni e lasciti destinati all’incremento del patrimonio.

 

Articolo 7. Collaborazioni

Il C.S.IR., per la sua attività istituzionale, può avvalersi delle strutture logistiche e attrezzature delle singole organizzazioni aderenti corrispondendo i relativi oneri.

 

Articolo 8. Finanziamento

L’attività del C.S.IR. è finanziata con contributi delle organizzazioni aderenti, nonché con contributi pubblici e privati.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 9. Scioglimento

Lo scioglimento del C.S.IR. è deliberato dall’Assemblea Generale, la quale deve essere costituita e deve deliberare con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento le disponibilità finanziarie e patrimoniali del C.S.IR. verranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.