28/07/2022 – Nella sua sentenza del 28 luglio 2022, la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella disposizione contenuta nella Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che prevedeva la possibilità di modulare per via regolamentare l’ammontare di determinati incentivi occupazionali da concedere a quegli imprenditori intenzionati ad assumere persone disoccupate, da inserire o da stabilizzare a seguito di crisi aziendali, tenuto conto del periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale delle stesse nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale disposizione, che andava a modificare una precedente norma della medesima Legge Regionale già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale italiana nel 2020, era pure in questo caso in contrasto anche con il principio di libera circolazione. L’eliminazione della possibilità di riferirsi al possesso continuativo del domicilio fiscale dei lavoratori da assumere, rende potenzialmente destinatari di tali incentivi, senza limitazioni di importo, anche quei datori di lavoro che volessero reclutare lavoratori frontalieri nelle condizioni occupazionali descritte dalla norma.
- Sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 2022
Scarica in formato PDF