25/07/2024 – Italia deferita alla Corte di giustizia per il mancato pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico ai lavoratori frontalieri residenti in Croazia e impiegati in territorio italiano

25/07/2024 – La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico ai lavoratori mobili di altri paesi dell’Unione europea, tra cui i lavoratori frontalieri residenti in Croazia e impiegati in territorio italiano. Secondo la Commissione europea, la normativa introdotta in Italia a partire dal marzo del 2022, in base alla quale i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiare di tale prestazione, viola il diritto dell’Unione europea per il mancato rispetto delle norme comunitarie in materia di coordinamento della sicurezza sociale, Regolamento (CE) N. 883/2004, e di libera circolazione dei lavoratori, Regolamento (UE) n. 492/2011 e dell’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione ritiene che tale regime non sia compatibile con il diritto comunitario, in quanto costituisce una discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili dell’Unione europea. Uno dei principi fondamentali del diritto comunitario è quello che riguarda la parità di trattamento delle persone, senza distinzioni basate sulla nazionalità. Secondo questo principio di base, i lavoratori mobili dell’Unione europea che contribuiscono allo stesso modo al sistema di sicurezza sociale e pagano le stesse tasse dei lavoratori locali hanno diritto a ricevere le stesse prestazioni di sicurezza sociale.

In base al principio della parità di trattamento, i lavoratori mobili dell’Unione europea che lavorano in Italia ma in tale paese non sono residenti, quelli che si sono trasferiti solo di recente in Italia o quelli i cui figli risiedono in un altro paese dell’Unione europea devono beneficiare delle stesse prestazioni familiari concesse agli altri lavoratori impiegati e residenti in Italia. Inoltre il principio dell’esportabilità delle prestazioni previsto nel Regolamento (CE) N. 883/2004 vieta qualsiasi requisito di residenza, come criterio per poter ricevere le prestazioni di sicurezza sociale, tra cui figurano anche quelle familiari. La Commissione europea aveva inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia nel febbraio 2023, cui ha poi fatto seguito un parere motivato nel novembre 2023. Poiché la risposta dell’Italia non ha tenuto sufficientemente conto dei suoi rilievi, la Commissione europea, ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

13/03/2024 – Lavoro da remoto transfrontaliero: Emanato un messaggio dell’INPS che fornisce indicazioni operative su come avvalersi dei principi contenuti nell’Accordo amministrativo sul telelavoro transfrontaliero abituale, per i lavoratori frontalieri dipendenti impiegati in Italia e residenti in un altro paese assoggettato al Regolamento (CE) N. 883/2004, tra cui la Croazia, in caso di attività da remoto prestata dal paese di residenza per meno del 50% del proprio orario lavorativo complessivo

13/03/2024 – Nel proprio messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024, l’INPS ha fornito indicazioni operative su come sia possibile per i lavoratori frontalieri dipendenti impiegati in Italia e residenti in un altro paese assoggettato al Regolamento (CE) N. 883/2004, tra cui la Croazia, continuare ad avere il proprio rapporto di lavoro assoggettato alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale, in caso di attività da remoto prestata dal paese di residenza per meno del 50% del proprio orario lavorativo complessivo. Per avvalersi di tale possibilità, prevista dall’Accordo amministrativo sul telelavoro transfrontaliero abituale e che deve essere opportunamente concordata tra le parti, è necessario l’invio all’INPS da parte del datore di lavoro (o di un suo intermediario abilitato) del documento portatile A1 (legislazione applicabile).

  • Messaggio INPS n. 1072 avente per oggetto “Regolamentazione comunitaria. Accordo Quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale” del 13/03/2024
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28/12/2023 – Lavoro da remoto transfrontaliero: Sottoscritto da parte dell’Italia l’Accordo amministrativo che dal 1° luglio 2023 consente ai lavoratori frontalieri dipendenti residenti in un paese assoggettato al Regolamento (CE) N. 883/2004 e impiegati in un altro di tali paesi di conservare la legislazione di sicurezza sociale del paese di lavoro, in caso di attività da remoto prestata dal paese di residenza per meno del 50% del proprio orario lavorativo complessivo

28/12/2023 – Con la firma apposta in data odierna dal Direttore Generale per le Politiche della Sicurezza Sociale e delle Assicurazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Alessandro Lombardi, l’Italia ha aderito all’Accordo amministrativo che per cinque anni (rinnovabili per altri cinque), a partire dal 1° luglio 2023, consente ai lavoratori frontalieri dipendenti residenti nei paesi assoggettati al Regolamento (CE) N. 883/2004 e impiegati in un altro di tali paesi, di conservare la legislazione in materia di sicurezza sociale del paese di lavoro, in caso di attività lavorativa prestata da remoto nel paese di residenza per meno del 50% del proprio orario lavorativo. L’Accordo, entrato in vigore il 1° luglio 2023, comincerà così a produrre i suoi effetti per l’Italia, a partire dal 1° gennaio 2024. La Croazia aveva invece precedentemente sottoscritto il medesimo testo il 30 giugno 2023, i cui contenuti hanno cominciato a prendere effetto in tale paese dal 1° luglio 2023. L’adesione dell’Italia all’Accordo in parola è particolarmente rilevante per il frontalierato italo-croato, posto che tale intesa può produrre effetti tra due paesi, esclusivamente a condizione che entrambi lo abbiano sottoscritto. Dal 1° gennaio 2024 tale condizione è stata dunque finalmente raggiunta tra Italia e Croazia.

  • Accordo quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (CE) No. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale, firmato dall’Italia
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16/11/2023 – Libera circolazione: Aggravata la procedura d’infrazione del diritto comunitario contro l’Italia per il mancato pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico ai lavoratori frontalieri residenti in Croazia e impiegati in territorio italiano

16/11/2023 – La Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato in merito alla procedura d’infrazione INFR(2022)4113, relativa alla normativa istitutiva dell’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico, per il mancato rispetto delle norme comunitarie in materia di coordinamento della sicurezza sociale, Regolamento (CE) N. 883/2004, e di libera circolazione dei lavoratori, Regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo il parere della Commissione, la normativa in parola viola il diritto dell’Unione europea, in quanto non tratta i cittadini dell’Unione – compresi i lavoratori frontalieri residenti in Croazia e impiegati in territorio italiano – in modo equo e, pertanto, si qualifica come discriminazione. Il parere motivato fa seguito a una lettera di costituzione in mora sullo stesso argomento, inviata all’Italia il 15 febbraio 2023. La Commissione ritiene che la risposta del Governo italiano, seguita alla citata lettera di costituzione in mora, non sia adeguata alle eccezioni sollevate. L’Italia ora ha due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

01/07/2023 – Lavoro da remoto transfrontaliero: Entrato in vigore l’Accordo amministrativo che consente ai lavoratori frontalieri dipendenti residenti in un paese assoggettato al Regolamento (CE) N. 883/2004 e impiegati in un altro di tali paesi di conservare la legislazione di sicurezza sociale del paese di lavoro, in caso di attività da remoto prestata dal paese di residenza per meno del 50% del proprio orario lavorativo complessivo

01/07/2003 – Con la sottoscrizione da parte di Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Slovacchia è entrato in vigore in data odierna l’Accordo amministrativo che per cinque anni (rinnovabili per altri cinque) consentirà ai lavoratori frontalieri dipendenti residenti nei paesi assoggettati al Regolamento (CE) N. 883/2004 e impiegati in un altro di tali paesi, di conservare la legislazione in materia di sicurezza sociale del paese di lavoro, in caso di attività lavorativa prestata da remoto nel paese di residenza per non più del 50% del proprio orario lavorativo. L’Accordo produrrà effetti solamente se entrambi i paesi, di lavoro e di residenza del lavoratore frontaliero, lo avranno sottoscritto.

  • Accordo quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (CE) No. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale e relativa nota esplicativa
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30/06/2023 – Lavoro da remoto transfrontaliero: Sottoscritto da parte della Croazia l’Accordo amministrativo che dal 1° luglio 2023 consentirà ai lavoratori frontalieri dipendenti residenti in un paese assoggettato al Regolamento (CE) N. 883/2004 e impiegati in un altro di tali paesi di conservare la legislazione di sicurezza sociale del paese di lavoro, in caso di attività da remoto prestata dal paese di residenza per meno del 50% del proprio orario lavorativo complessivo

30/06/2023 – Con la firma apposta in data odierna dal Direttore Generale di HZMO, Ivan Serdar, la Croazia ha aderito all’Accordo amministrativo che per cinque anni (rinnovabili per altri cinque) a partire dal 1° luglio 2023 consentirà ai lavoratori frontalieri dipendenti residenti nei paesi assoggettati al Regolamento (CE) N. 883/2004 (tra cui l’Italia) e impiegati in un altro di tali paesi, di conservare la legislazione in materia di sicurezza sociale del paese di lavoro, in caso di attività lavorativa prestata da remoto nel paese di residenza per meno del 50% del proprio orario lavorativo. L’Accordo in parola entrerà in vigore il prossimo 1° luglio tra i paesi che l’avranno sottoscritto.

  • Accordo quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (CE) No. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale, firmato dalla Croazia
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15/02/2023 – Libera circolazione: Aperta una procedura d’infrazione del diritto comunitario contro l’Italia per il mancato pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico ai lavoratori frontalieri residenti in Croazia e impiegati in territorio italiano

15/02/2023 – La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, inviandole una lettera di costituzione in mora, per il mancato rispetto delle norme comunitarie sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori. Introducendo nel marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico nel proprio ordinamento, l’Italia ha stabilito che, tra le varie condizioni previste dalla legge, questa misura sia pagabile soltanto a persone residenti in Italia da almeno 2 anni e a condizione che vivano in uno stesso nucleo familiare insieme ai figli. Ne restano quindi esclusi i lavoratori frontalieri impiegati in Italia, compresi quelli residenti in Croazia. Secondo la Commissione europea, la normativa in parola è in contrasto con il diritto dell’Unione europea, in quanto non tratta i cittadini comunitari in modo equo e si qualifica pertanto come una discriminazione che ne impedisce la libera circolazione a scopo di lavoro. Il Regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale (CE) n. 883/2004 vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali sono gli assegni familiari. L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione europea, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

08/12/2022 – Libera circolazione: Croazia ammessa a pieno titolo nello Spazio Schengen. Dal 1° gennaio 2023 eliminati i controlli alla frontiere con la Slovenia per i lavoratori frontalieri che si muovono tra Italia e Croazia

08/12/2022 – Con l’adozione della propria decisione relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia, il Consiglio europeo ha stabilito di eliminare i controlli alle frontiere con la Croazia, a partire dal 1° gennaio 2023. Da tale data, quindi, anche i lavoratori frontalieri che si muovono tra Italia e Croazia non dovranno più sottoporsi ai controlli sulla propria identità nel passaggio ai valichi di frontiera sloveno/croati.

  • Decisione (UE) 2022/2451 del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia dell’8 dicembre 2022
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28/07/2022 – Libera circolazione: Illegittimo modulare l’ammontare degli incentivi per le assunzioni dei lavoratori, frontalieri compresi, a seconda del possesso continuativo del domicilio fiscale degli stessi in Friuli Venezia Giulia

28/07/2022 – Nella sua sentenza del 28 luglio 2022, la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella disposizione contenuta nella Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che prevedeva la possibilità di modulare per via regolamentare l’ammontare di determinati incentivi occupazionali da concedere a quegli imprenditori intenzionati ad assumere persone disoccupate, da inserire o da stabilizzare a seguito di crisi aziendali, tenuto conto del periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale delle stesse nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale disposizione, che andava a modificare una precedente norma della medesima Legge Regionale già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale italiana nel 2020, era pure in questo caso in contrasto anche con il principio di libera circolazione. L’eliminazione della possibilità di riferirsi al possesso continuativo del domicilio fiscale dei lavoratori da assumere, rende potenzialmente destinatari di tali incentivi, senza limitazioni di importo, anche quei datori di lavoro che volessero reclutare lavoratori frontalieri nelle condizioni occupazionali descritte dalla norma.

28/04/2022 – Pandemia COVID-19: Dal 1° maggio 2022 abolito per chiunque, compresi i lavoratori frontalieri provenienti dalla Croazia, l’obbligo di esibire all’ingresso in Italia il digital Passenger Locator Form (dPLF)

28/04/2022 – Pur persistendo esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19, il Ministero della Salute italiano ha emanato una nuova ordinanza, in cui dispone che alcune misure di contenimento del contagio dell’infezione da SARS-CoV-2 non siano prorogate. In tal senso, dal 1° maggio 2022 è stato abolito l’obbligo di esibire il modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form digitale – dPLF) per chiunque entri nel territorio italiano, lavoratori frontalieri provenienti dalla Croazia compresi.

09/02/2022 – Libera circolazione: Confermata l’esclusione dei lavoratoti frontalieri provenienti dalla Croazia dal beneficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico

09/02/2022 – La Circolare dell’INPS n. 23 del 9 febbraio 2022, avente per oggetto l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUUF), conferma che – in attesa dell’esito dell’approfondimento in corso in merito all’applicabilità a tale nuova misura del Regolamento CE/883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – l’AUUF verrà pagato esclusivamente ai richiedenti residenti in Italia ed esclusivamente per i figli che fanno parte del nucleo familiare inserito nell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). I lavoratori frontalieri impiegati in Italia e residenti all’estero, compresi quelli residenti in Croazia, rischiano dunque di subire una diminuzione del proprio reddito familiare, che allo stato attuale appare del tutto ingiustificata.

  • Circolare INPS n. 23 avente per oggetto “Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti” del 09/02/2022
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27/01/2022 – Pandemia Covid-19: Nella propria nuova raccomandazione, il Consiglio europeo indica di esentare i lavoratori frontalieri dall’obbligo di esibire un certificato COVID digitale dell’UE

27/01/22 – Nel sostituire la propria raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 del 13 ottobre 2020, già più volte modificata nei mesi successivi, il Consiglio europeo richiama i Governi dei paesi dell’Unione europea, perché tengano nella debita considerazione la libera circolazione dei lavoratori frontalieri. In particolare, sottolinea il Consiglio europeo, nel prevedere che il viaggiatore debba obbligatoriamente possedere un certificato COVID digitale dell’UE valido, rilasciato a norma del regolamento (UE) 2021/953, deve essere fatta un’eccezione per i lavoratori frontalieri, esentandoli da tale obbligo.

  • Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 del 25 gennaio 2022
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30/12/2021 – Libera circolazione: Lavoratori frontalieri provenienti dalla Croazia esclusi dal beneficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico

30/12/2021 – Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 del Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, viene istituito in Italia l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUUF), che dal 1° marzo 2022 andrà a sostituire l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Tra le condizioni per ottenere tale nuova misura sono previste la residenza e il domicilio in territorio italiano e, a meno di non voler ricevere solamente degli importi minimi, il possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di determinarne il corretto ammontare. Sono due requisiti questi ultimi che non possono essere soddisfatti dai lavoratori frontalieri impiegati in Italia e residenti all’estero, compresi quelli residenti in Croazia, i quali – anche se già attualmente titolati a ricevere gli ANF – saranno dunque esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’AUUF, secondo i criteri previsti dal Regolamento CE/883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Si tratta di una situazione che sembra porsi in contrasto con la regolamentazione comunitaria a sostegno della libera circolazione dei lavoratori.

14/12/2021 – Pandemia COVID-19: Lavoratori frontalieri provenienti dalla Croazia esentati dall’ulteriore obbligo di esibire all’ingresso in Italia un tampone e una certificazione verde COVID-19 (Green-pass), a condizione di trattenersi nel territorio italiano per non più di 5 giorni

14/12/2021 – Considerato la potenziale pericolosità della cosiddetta “Variante Omicron” nella trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, il Ministero della Salute italiano ha emanato una nuova ordinanza, disponendo che chiunque intenda fare ingresso nel territorio italiano provenendo o avendo transitato nei 14 giorni precedenti in un determinato gruppo di paesi (tra cui tutti quelli dell’Unione europea), indicati in uno specifico elenco, debba presentare, oltre al Passenger Locator Form digitale (dPLF) e una delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green-pass), anche l’esito negativo di un tampone molecolare, effettuato nelle 48 precedenti all’ingresso in Italia, oppure antigenico, effettuato nelle 24 ore precedenti all’ingresso in Italia. Da tale ulteriore obbligo è esentato chiunque faccia ingresso in Italia per non più di 120 ore (5 giorni) per alcune comprovate esigenze, tra cui quelle lavorative, compresi i lavoratori frontalieri. L’obbligo resterà in vigore dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

22/10/2021 – Pandemia COVID-19: Lavoratori frontalieri provenienti dalla Croazia esentati dall’obbligo di esibire all’ingresso in Italia una certificazione verde COVID-19 (Green-pass), a condizione di trattenersi nel territorio italiano per non più di 5 giorni

22/10/2021 – Considerata la prevalenza della cosiddetta “Variante Delta” nella trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, il Ministero della Salute italiano ha emanato un’ordinanza, disponendo che chiunque intenda fare ingresso nel territorio italiano provenendo o avendo transitato nei 14 giorni precedenti in un determinato gruppo di paesi (tra cui tutti quelli dell’Unione europea), indicati in uno specifico elenco, debba presentare, oltre al Passenger Locator Form digitale (dPLF), anche una delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green-pass). Da tale obbligo è esentato chiunque faccia ingresso in Italia per non più di 120 ore (5 giorni) per alcune comprovate esigenze, tra cui quelle lavorative, compresi i lavoratori frontalieri. L’obbligo resterà in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.

30/06/2021 – Pandemia COVID-19: Lavoratori frontalieri esentati dall’obbligo di esibire il Green pass europeo, in vigore dal 1° al 15 luglio 2021, per chiunque entri in Croazia

30/06/2021 – Al fine di uniformarsi alle nuove regole comunitarie in materia di spostamenti all’interno dell’Unione europea, il Quartier Generale della Protezione Civile della Repubblica di Croazia ha disposto che chiunque voglia entrare in territorio croato debba esibire il Green pass europeo. Tale certificazione può essere ottenuta dopo essersi sottoposti a un tampone con esito negativo, oppure dopo essere guariti dal COVID-19, oppure dopo essersi vaccinati. L’obbligo resterà in vigore dal 1° al 15 luglio 2021 (salvo proroghe). I lavoratori frontalieri sono esentati da tale obbligo.

14/06/2021 – Pandemia COVID-19: Nell’ulteriore modifica della propria raccomandazione, il Consiglio europeo indica di esentare dall’eventuale obbligo di sottoporsi a tampone i lavoratori frontalieri vaccinati o guariti dal COVID-19

14/06/2021 – Nel modificare ulteriormente la propria precedente raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 del 13 ottobre 2020, il Consiglio europeo insiste con i Governi dei paesi dell’Unione europea, perché riservino specifiche attenzioni alle misure da adottare nei confronti della libera circolazione dei lavoratori frontalieri. In particolare, sottolinea il Consiglio europeo, se proprio i Governi nazionali dovessero ritenere necessario sottoporre i lavoratori frontalieri all’obbligo di tampone, dovrebbero esentare da tale misura quelli tra loro per i quali sono trascorsi almeno 14 giorni dalla conclusione di un ciclo vaccinale di una o due dosi (a seconda che si tratti di vaccino monodose o bidose), unitamente a quelli in possesso di un certificato di guarigione rilasciato in conformità del regolamento sul certificato COVID digitale EU, attestante che sono passati almeno 180 giorni dalla data del primo risultato positivo di un test.

  • Raccomandazione (UE) 2021/961 del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 del 14 giugno 2021
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15/05/2021 – Pandemia COVID-19: Previsto dal 24/05/2021 l’obbligo di compilare il Passanger Locator Form digitale (dPLF) per chiunque entri in Italia provenendo dalla Croazia

15/05/2021 – A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica a livello internazionale e del carattere particolarmente diffusivo della pandemia COVID-19 nelle sue diverse e nuove varianti, risulta fondamentale garantire il tracciamento di eventuali soggetti positivi entrati nel territorio italiano. Per questa ragione, il Ministero della Salute italiano ha emesso una Lettera Circolare con cui dal 24 maggio 2021 viene esteso a tutte le persone che intendono fare ingresso in Italia provenendo da una lista di paesi europei (Croazia inclusa), a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto e per una qualsiasi durata, l’obbligo di compilare preventivamente il modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form digitale – dPLF), come raccomandato dalla Commissione europea. Istruzioni sulla compilazione del dPLF si possono reperire all’interno della Lettera Circolare in parola.

28/01/2021 – Pandemia COVID-19: Nella modifica della propria raccomandazione, il Consiglio europeo indica di non sottoporre i lavoratori frontalieri a tampone, se questi si muovono tra paesi dello stesso colore

28/01/2021 – Nel modificare la propria precedente raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 del 13 ottobre 2020, il Consiglio europeo raccomanda i Governi dei paesi dell’Unione europea di non sottoporre i lavoratori frontalieri all’obbligo di tampone, se la situazione epidemiologica sui due lati della frontiera è simile. Inoltre, aggiunge il Consiglio europeo, se i Governi nazionali dovessero proprio ritenere necessario sottoporre i lavoratori frontalieri a tale obbligo, la frequenza temporale dei tamponi dovrebbe essere attentamente proporzionata.

  • Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 del 27 gennaio 2021
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23/12/2020 – Libera circolazione: Illegittimo escludere dagli incentivi per le assunzioni quei lavoratori, frontalieri compresi, che non sono residenti in Friuli Venezia Giulia

23/12/2020 – Nella sua sentenza del 1° dicembre 2020, la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella disposizione contenuta nella Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che limitava in via esclusiva la concessione di determinati incentivi occupazionali a quegli imprenditori intenzionati ad assumere persone disoccupate, da inserire o da stabilizzare a seguito di crisi aziendali, che fossero continuativamente residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni. Tale disposizione appariva in contrasto anche con il principio di libera circolazione. L’eliminazione del vincolo di residenza, rende ora potenzialmente destinatari di tali incentivi anche i datori di lavoro che volessero assumere lavoratori frontalieri nelle condizioni occupazionali descritte dalla norma.

30/11/2020 – Pandemia COVID-19: Lavoratori frontalieri esentati dall’obbligo di sottoporsi al tampone, in vigore dal 1° al 15 dicembre 2020, per chiunque entri in Croazia provenendo dall’Italia

30/11/2020 – In considerazione del deteriorarsi del quadro epidemiologico dovuto alla pandemia COVID-19, il Quartier Generale della Protezione Civile della Repubblica di Croazia ha disposto che chiunque voglia fare ingresso in territorio croato, provenendo da paesi dell’Unione europea, dello Spazio Schengen e associati allo Spazio Schengen diversi da quelli elencati nella “lista verde” del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, tra cui l’Italia, debba sottoporsi al tampone. Il tampone andrà effettuato in una delle due modalità alternative: o nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in territorio croato, avendo ottenuto un esito negativo, oppure immediatamente all’arrivo in Croazia, con obbligo di restare in isolamento fiduciario fino all’esito negativo. L’obbligo resterà in vigore dal 1° al 15 dicembre 2020. I lavoratori frontalieri sono esentati dal dover sottostare a tale obbligo.

13/10/2020 – Pandemia COVID-19: Pubblicata una scheda informativa della Commissione europea sull’approccio coordinato alle misure che limitano la libera circolazione nell’Unione europea

13/10/2020 – La Commissione europea ha pubblicato una scheda informativa sull’approccio coordinato alle misure che limitano la libera circolazione all’interno dell’Unione europea, contenente informazioni utili in merito alla possibilità da parte dei Governi nazionali di chiedere ai lavoratori in ingresso nei loro paesi di sottoporsi al tampone o alla quarantena.

  • Scheda informativa della Commissione europea su un approccio coordinato alle misure che limitano la libera circolazione nell’UE del 13 ottobre 2020
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12/10/2020 – Pandemia COVID-19: Approvato il Progetto di raccomandazione del Consiglio europeo che contiene l’indicazione di non sottoporre a quarantena i lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali

12/10/2020 – Nell’ambito del proprio Progetto di raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia COVID-19, il Consiglio europeo raccomanda i Governi nazionali dei paesi dell’Unione europea di non sottoporre alla quarantena i lavoratori in ingresso nei loro territori che esercitano professioni critiche, compresi gli operatori sanitari, i lavoratori frontalieri, i lavoratori distaccati e i lavoratori stagionali.

  • Progetto di raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 del 12 ottobre 2020
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08/10/2020 – Pandemia COVID-19: Abolito l’obbligo di sottoporsi al tampone per chiunque entri in Italia provenendo dalla Croazia

08/10/2020 – A seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministero della Salute italiano del 7 ottobre 2020, che ha omesso Croazia, Grecia e Malta dall’elenco dei paesi considerati a rischio di elevata diffusione del contagio da COVID-19, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano conferma in una propria nota che chiunque faccia ingresso nel territorio italiano provenendo da tali paesi non è più sottoposto all’obbligo di sottoporsi al tampone.

  • Nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano dell’8 ottobre 2020
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07/10/2020 – Pandemia COVID-19: La Croazia omessa dall’elenco dei paesi a rischio di elevata diffusione del contagio

07/10/2020 – A scadenza del periodo di vigenza della decisione precedente, l’Italia ha omesso Croazia, Grecia e Malta dall’elenco dei paesi considerati a rischio di elevata diffusione del contagio da COVID-19. La decisione è contenuta nel Ordinanza del Ministro della Salute italiano del 7 ottobre 2020.

07/09/2020 – Pandemia COVID-19: Prorogato fino al 07/10/2020 l’obbligo di sottoporsi al tampone per chiunque entri in Italia provenendo dalla Croazia

07/09/2020 – Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 7 settembre 2020 ha prorogato al 7 ottobre 2020 l’obbligo previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute italiano del 12 agosto 2020 di sottoporsi al tampone per chiunque faccia ingresso nel territorio italiano e che nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

14/08/2020 – Pandemia COVID-19: Prevista l’esenzione dall’obbligo di sottoporsi al tampone per i lavoratori frontalieri provenienti dalla Croazia e impiegati in Italia

14/08/2020 – A seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute italiano del 12 agosto 2020, la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in un elenco di domande e risposte sull’emergenza COVID-19, precisa che l’Ordinanza in parola non si applica ai lavoratori frontalieri residenti in Croazia e impiegati in Italia e viceversa, i quali non hanno quindi l’obbligo di segnalare il proprio ingresso nel territorio nazionale italiano, né quello di sottoporsi al tampone.

  • Elenco di domande e risposte sull’emergenza COVID-19 della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 14 agosto 2020
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12/08/2020 – Pandemia COVID-19: Istituito l’obbligo di sottoporsi al tampone per chiunque entri in Italia provenendo dalla Croazia

12/08/2020 – A causa della recrudescenza dei contagi riconducibili alla pandemia COVID-19 in alcuni paesi dell’Unione europea che sono abituale meta di vacanze estive per i residenti in Italia, il Ministro della Salute italiano ha emanato un’Ordinanza con cui, a partire dal 13 agosto 2020,  dispone l’obbligo per chiunque intenda fare ingresso nel territorio italiano e che nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, di sottoporsi al tampone. Il tampone andrà effettuato in una delle due modalità alternative: o nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in territorio italiano, avendo ottenuto un esito negativo, oppure nel luogo di confine, ove possibile, o comunque entro le 48 ore dall’ingresso in territorio italiano, presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, avendo cura di restare in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino al momento dell’effettuazione del tampone stesso. L’obbligo resterà in vigore fino al 7 settembre 2020.

07/08/2020 – Pandemia COVID-19: Istituito l’obbligo di dichiarare i paesi esteri in cui ha soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti per chiunque entri in Italia provenendo dalla Croazia

07/08/2020 – Al fine di contenere i contagi riconducibili alla pandemia COVID-19, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 7 agosto 2020 introduce l’obbligo per chiunque entri nel territorio italiano, provenendo da un gruppo di determinati paesi considerati a rischio, tra cui la Croazia, di consegnare a chi è deputato a effettuare controlli un’autocertificazione in cui siano indicati i territori e i paesi in cui la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti.

 

 

19/06/2020 – Anniversario: Tanti auguri C.S.IR.! Il Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico CGIL, CISL, UIL, SSSH compie 25 anni

19/06/2020 – Il 19 giugno 1995, con la sottoscrizione dell’Atto costitutivo da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e dell’SSSH dell’Istria, nasceva il Consiglio Sindacale Interregionale CSI Friuli – Venezia Giulia – Veneto – Istria. In 25 anni di storia, il C.S.IR. ha cambiato più di una volta la propria competenza territoriale e la propria denominazione, fino ad assumere quella attuale di Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico CGIL, CISL, UIL, SSSH, ma continua a rappresentare l’unica esperienza di cooperazione sindacale a livello regionale tra Italia e Croazia e di tutela dei lavoratori frontalieri che si muovono tra i due paesi.

11/05/2020 – Pandemia COVID-19: Abolito l’obbligo di mettersi in quarantena o in isolamento fiduciario per 14 giorni per chiunque entri in Croazia provenendo dall’Italia

11/05/2020 – Il Governo croato modifica la propria posizione sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini dell’Unione europea in Croazia. I cittadini dell’Unione europea saranno ammessi sul territorio croato per alcune specifiche ragioni, tra cui quelle economiche e personali urgenti, comunque da dimostrare. Tuttavia, invece della comunicazione di un periodo obbligatorio di 14 giorni di quarantena o di isolamento fiduciario, ai controlli di frontiera le autorità della Croazia forniranno ai cittadini dell’Unione europea in ingresso solamente documenti contenenti informazioni scritte con alcune dettagliate istruzioni su come comportarsi e raccomandazioni da seguire durante il loro soggiorno in territorio croato. I lavoratori frontalieri residenti in Croazia e occupati in Italia beneficiano di tale nuova politica. Sono infatti liberi di rientrare a casa alla fine della loro giornata lavorativa in Italia, senza alcuna restrizione alla frontiera croata.

03/04/2020 – Pandemia COVID-19: Consentito ai lavoratori frontalieri in entrata e in uscita dall’Italia accedere al lavoro agile (smart-working)

03/04/2020 – La Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in un elenco di domande e risposte sull’emergenza COVID-19, precisa che i lavoratori frontalieri in entrata e in uscita dall’Italia possono accedere al cosiddetto lavoro agile (smart-working) dal paese di residenza.

  • Elenco di domande e risposte sull’emergenza COVID-19 della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2020
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30/03/2020 – Pandemia COVID-19: Pubblicata una scheda informativa della Commissione europea sulla mobilità dei lavoratori frontalieri e distaccati

30/03/2020 – La Commissione europea ha pubblicato una scheda informativa sulla mobilità del lavoro, contenente alcune informazioni di tipo pratico sulla mobilità dei lavoratori frontalieri e distaccati, nonostante la pandemia COVID-19.

  • Scheda informativa della Commissione europea – COVID-19 Informazioni per i lavoratori frontalieri e i lavoratori distaccati del 30 marzo 2020
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30/03/30 – Pandemia COVID-19: Pubblicata la Comunicazione della Commissione europea per garantire l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali

30/03/2020 – La Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione indirizzata ai paesi dell’Unione europea, esortandoli a consentire l’esercizio alla libera circolazione dei lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali, consentendo loro di attraversare le frontiere interne, nonostante la pandemia COVID-19.

  • Comunicazione della Commissione – Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19 del 30 marzo 2020
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23/03/2020 – Pandemia COVID-19: Dal 19/03/2020 istituito l’obbligo di mettersi in quarantena o in isolamento fiduciario per 14 giorni per chiunque entri in Croazia provenendo dall’Italia

23/03/2020 – Per proteggere la popolazione dalla pandemia COVID-19, in data 19 marzo 2020 il Quartier Generale della Protezione Civile della Repubblica di Croazia ha adottato la Decisione di vietare o limitare temporaneamente a chiunque l’ingresso in territorio croato, attraverso tutti i valichi di frontiera. Ne dà notizia il Ministero degli Affari Esteri ed Europei croato con un comunicato stampa, in cui ricorda che la Decisione è entrata in vigore il 19 marzo 2020 e sarà valida per i successivi 30 giorni. In conseguenza di ciò, qualsiasi straniero entri nella Repubblica di Croazia provenendo da un determinato gruppo di paesi, tra cui l’Italia, sarà informato dell’obbligo di doversi sottoporre alla misura della quarantena obbligatoria di 14 giorni, mentre i cittadini croati che similmente entrassero in Croazia provenendo dal medesimo gruppo di paesi dovranno mettersi in isolamento fiduciario per 14 giorni.

09/03/2020 – Pandemia COVID-19: Esteso a tutto il territorio italiano il divieto di spostamento

09/03/2020 – Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da virus COVID-19, il divieto di spostamento in entrata e in uscita da alcune aree del territorio italiano, disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 8 marzo 2020, viene esteso all’intero territorio nazionale italiano. La misura è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 9 marzo 2020.

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 9 marzo 2020
    (Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020)
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08/03/2020 – Pandemia COVID-19: Consentito ai lavoratori frontalieri entrare e uscire dalle province del Veneto a elevata diffusione del contagio

08/03/2020 – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano ha emanato una nota esplicativa al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 8 marzo 2020, in cui è specificato che, salvo siano soggetti a quarantena o siano risultati positivi al virus, i lavoratori frontalieri potranno entrare e uscire dai territori indicati dal citato D.P.C.M. per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

  • Nota esplicativa del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano dell’8 marzo 2020
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08/03/2020 – Pandemia COVID-19: Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da alcune province del Veneto a elevata diffusione del contagio

08/03/2020 – Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da virus COVID-19 in alcune aree del territorio italiano, ovvero nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 8 marzo 2020 in cui è previsto sia vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori sopraccitati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 8 marzo 2020
    (Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020)
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