Appello alle autorità nazionali e regionali italiane e croate: “Eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori frontalieri che si muovono tra Italia e Croazia” – 12/2014

Cort. att.ne del Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteo Renzi
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 – Roma

Cort. att.ne del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Paolo Gentiloni
c/o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 – Roma

Cort. att.ne del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan
c/o Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – Roma

Giuliano Poletti
c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 – Roma

Cort. att.ne del Primo Ministro
Zoran Milanović
c/o Governo della Repubblica di Croazia
Trg svetog Marka 2
10000 – Zagabria (Croazia)

Cort. att.ne del Ministro delle Finanze
Boris Lalovac
c/o Ministero delle Finanze
Katančićeva 5
10000 – Zagabria (Croazia)

Cort. att.ne del Ministro del Lavoro e del Sistema Pensioni
Mirando Mrsić
c/o Ministero del Lavoro e del Sistema Pensioni
Ulica grada Vukovara 78
10000 – Zagabria (Croazia)

Cort. att.ne del Ministro degli Affari Esteri ed Europei
Vesna Pusić
c/o Ministero degli Affari Esteri ed Europei
Trg Nikole Šubića Zrinjskog 7-8
10000 – Zagabria (Croazia)

Cort. att.ne della Presidente della Giunta regionale
Debora Serracchiani
c/o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza dell’Unità d’Italia, 1
34121 – Trieste

Cort. att.ne del Presidente della Giunta regionale
Luca Zaia
c/o Regione del Veneto
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901
30123 – Venezia

Cort. att.ne del Presidente della Contea dell’Istria
Valter Flego
c/o Contea dell’Istria
Flanatička 29
52100 – Pola (Croazia)

Cort. att.ne del Presidente della Contea Litoraneo-Montana
Zlatko Komadina
c/o Contea Litoraneo-Montana
Adamićeva 10/IV
51000 – Fiume (Croazia)

Trieste, dicembre 2014

OGGETTO: posizione e raccomandazioni del Consiglio Sindacale Interregionale (C.S.IR.) Friuli Venezia Giulia/Veneto/Croazia Sudoccidentale CGIL, CISL, UIL, SSSH ai Governi di Italia e Croazia, per il superamento degli ostacoli alla mobilità dei/delle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e tra i due paesi

Il lavoro frontaliero rappresenta un’importante realtà del mercato del lavoro tra Italia e Croazia, sin dall’epoca della dissoluzione dell’Impero Austroungarico e del travagliato percorso di formazione degli attuali stati nazionali.

I/Le lavoratori/lavoratrici frontalieri/e costituiscono dunque un pezzo importante dei mercati del lavoro delle regioni italiane di nord-est, i quali storicamente impiegano tali persone, che rimangono tuttavia residenti in alcune delle contee croate a ridosso del confine con la Slovenia. Deve essere tuttavia sottolineato come il quadro normativo che regolamenta il lavoro frontaliero presenti ancora tra Italia e Croazia molte lacune, soprattutto in quelle materie che incidono specificamente su tale tipo di forma di lavoro. La risultante di questa situazione è che il lavoro frontaliero tra i due paesi è da sempre ampiamente irregolare, sommerso e, comunque, non dichiarato.

Il C.S.IR. Friuli Venezia Giulia/Veneto/Croazia Sudoccidentale riconosce il pieno diritto alla realizzazione di ogni persona attraverso il lavoro, anche se per ottenere questo obiettivo è necessario che questa guardi al mercato del lavoro di un altro paese confinante o limitrofo, senza tuttavia dovervi necessariamente spostare la propria residenza o luogo di domicilio. Il lavoro frontaliero, dunque, come strumento che contribuisce al raggiungimento di questo diritto della persona, deve essere esercitabile in piena legittimità e non può essere ostacolato o frenato da carenze normative degli Stati Italiano e Croato, da misure discriminatorie o da disparità di trattamento a danno di chi non ha la residenza nel paese del proprio lavoro. Il C.S.IR. inoltre, nella convinzione che la piena parità di trattamento di tutti/e i/le lavoratori/lavoratrici presenti nei mercati del lavoro italiano e croato sia un obiettivo da garantire a chiunque, a prescindere da dove si trovi la sua residenza, ritiene che il lavoro frontaliero tra Italia e Croazia debba poter essere esercitato senza irragionevoli e ingiustificate restrizioni.

In aggiunta, il C.S.IR. ritiene che la raccolta sistematica e l’analisi dei dati del fenomeno del frontalierato tra Italia e Croazia, sulla base di un sistema di rilevazione standardizzato a livello europeo, potrebbe aiutare il raggiungimento della rimozione di ogni ostacolo all’esercizio del lavoro frontaliero tra i due paesi.

Il C.S.IR., infine, nella convinzione che le misure limitative del diritto alla libera circolazione dei/delle lavoratori/lavoratrici dipendenti (che riguardano, evidentemente, anche il flusso dei/delle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e tra i due paesi) adottate all’indomani dell’1 luglio 2013 dai Governi di Italia e Croazia rappresentino una decisione poco avveduta e poco lungimirante (oltreché perniciosa) per le sorti del mercato del lavoro dei due paesi, ribadisce il proprio auspicio affinché tali misure siano definitivamente eliminate dopo il 30 giugno 2015.

Per i motivi sopra esposti, il C.S.IR. rivolge ai Governi Italiano e Croato e alle Regioni e Contee interessate dal fenomeno dei/delle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e le seguenti raccomandazioni:

in materia di sicurezza sociale e vantaggi sociali

a. come previsto dal diritto dell’Unione europea, applicare pienamente il principio secondo cui i/le lavoratori/lavoratrici frontalieri/e sono coperti/e dal sistema di sicurezza sociale del paese in cui lavorano e non da quello in cui risiedono e ciò anche per quelle prestazioni di sicurezza sociale e per i vantaggi sociali esistenti a livello nazionale, che non sono espressamente contemplati dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ma che tuttavia sono riconosciuti e protetti dal Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei/delle lavoratori/lavoratrici all’interno dell’Unione;
b. garantire che quanto enunciato sub a. sia rispettato non solo dai governi e dagli istituti di livello nazionale, ma anche da tutti gli enti e istituti di livello territoriale intermedio (regionali, municipali, ecc.), che siano titolati a erogare prestazioni di sicurezza sociale e quelle discendenti da vantaggi sociali;in materia di fiscalità diretta e vantaggi fiscali

in materia di fiscalità diretta e vantaggi fiscali

c. inserire nel già esistente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (d’ora in avanti Accordo) un comma nell’articolo che regolamenta l’imposizione del reddito da lavoro dipendente, che disciplini lo specifico caso del lavoro frontaliero, da cui si possa ricavare una definizione giuridica e quindi un riconoscimento sul piano politico dei/delle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e;
d. in riferimento a quanto indicato sub c., individuare all’interno dell’Accordo un criterio per delimitare il fenomeno del frontalierato dei/delle lavoratori/lavoratrici, che sia realistico e attuale rispetto all’evidenza empirica. Se tale criterio dovesse essere quello dell’individuazione di una porzione di territorio di Italia e Croazia, questo dovrebbe rispecchiare fedelmente l’area da e verso cui si muovono i/le lavoratori/lavoratrici frontalieri/e;
e. prevedere che il gettito fiscale prelevato dal reddito da lavoro dipendente dei/delle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e sia destinato, almeno in parte, al paese di residenza di questi/e ultimi/e;
f. qualunque sia la scelta individuata sub e., prevedere che i/le lavoratori/lavoratrici frontalieri/e, per il reddito che ricavano dal proprio lavoro dipendente, debbano rapportarsi, tra quella del paese di lavoro e quella del paese di residenza, con una sola autorità fiscale;
g. dotare le proprie legislazioni fiscali interne di una disciplina specifica sui/sulle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e, che ne fornisca una definizione giuridica e ne riconosca la specificità in sede di imposizione del reddito da lavoro;
h. garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione previsto dal Regolamento (UE) n. 492/2011 in materia di vantaggi fiscali ai/alle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e;

in materia di legislazione sul lavoro

i. garantire che la mancata residenza dei/delle lavoratori/lavoratrici frontalieri/e nel paese di lavoro non rappresenti motivo per non garantire nei loro confronti la piena applicazione dei principi della parità di trattamento e della “lex loci laboris”.

Distinti saluti,

Il Presidente del Consiglio Sindacale Interregionale
Friuli Venezia Giulia/Veneto/Croazia Sudoccidentale
CGIL, CISL, UIL, SSSH
Michele Berti

Allegato: documento di contesto