23/12/2020 – Libera circolazione: Illegittimo escludere dagli incentivi per le assunzioni quei lavoratori, frontalieri compresi, che non sono residenti in Friuli Venezia Giulia

23/12/2020 – Nella sua sentenza del 1° dicembre 2020, la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella disposizione contenuta nella Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che limitava in via esclusiva la concessione di determinati incentivi occupazionali a quegli imprenditori intenzionati ad assumere persone disoccupate, da inserire o da stabilizzare a seguito di crisi aziendali, che fossero continuativamente residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni. Tale disposizione appariva in contrasto anche con il principio di libera circolazione. L’eliminazione del vincolo di residenza, rende ora potenzialmente destinatari di tali incentivi anche i datori di lavoro che volessero assumere lavoratori frontalieri nelle condizioni occupazionali descritte dalla norma.